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giovedì 5 agosto 2010

Benvenuta SCIA


Tra i vari e importanti provvedimenti contenuti nella cosiddetta manovra finanziaria, nota anche come DL 78, approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174 vi è anche l’introduzione di un provvedimento che nelle intenzioni del Governo servirà a semplificare le procedure amministrative di cittadini, professionisti e imprese.

Si tratta della SCIA-Segnalazione certificata di inizio attività che, nel caso delle attività edilizie o di impresa, manda in soffitta la DIA-Dichiarazione di Inizio Attività e qualunque atto di autorizzazione, concessione, licenza, permesso o nulla osta fatti salvo i casi di rischi di danno alla salute, l’ambiente, il patrimonio artistico-culturale, la sicurezza pubblica.

Come funzionerà la SCIA nel caso dei lavori edilizi? Anche se rimangono ancora dubbi interpretativi, la SCIA sostituisce la DIA quando questa era richiesta dalle leggi nazionali e regionali. Basterà portare la documentazione in Comune (dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati) per iniziare subito i lavori. Il Comune avrà 60 giorni di tempo per effettuare verifiche ed eventualmente ordinare blocchi dei lavori e rimozioni. Dopo i 60 giorni l’amministrazione potrà intervenire solo se in caso di pericolo per salute, ambiente, sicurezza e patrimonio artistico-culturale.

Attenzione alle sanzioni previste per chi attesta il falso: vanno da 1 a 3 anni.

lunedì 31 maggio 2010

Manutenzioni straordinarie senza DIA: approvata la legge di liberalizzazione


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del Decreto – Legge 40 / 2010 che all’ art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell’art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380 / 2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.
Tra questi la più rilevante è la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell’ edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.
Prima dell’ inizio dei lavori è comunque obbligatorio per tale intervento comunicare all’amministrazione comunale il nominativo dell’ impresa a cui affidare i lavori oltre a disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni.
Unitamente alla comunicazione di inizio lavori è obbligatorio anche trasmettere all’amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica sono sanzionate con una somma pari a 258 euro. Tale sanzione può essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell’ intervento.
Da ultimo, il provvedimento dispone che le Regioni a statuto ordinario possono: estendere la disciplina anche ad interventi edilizi ulteriori a quelli previsti; individuare ulteriori interventi edilizi per i quali sia obbligatoria la trasmissione della relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
Si segnala, infine, che durante l’ esame al Parlamento per la conversione del Decreto – Legge il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno con il quale si è impegnato a prevedere che il soggetto interessato agli interventi di manutenzione straordinaria debba allegare alla comunicazione di inizio lavori anche la documentazione prevista dall’ art. 90 comma 9 lett. b) e c) del Dlgs 81 / 2008 ossia il documento unico di regolarità contributiva.

Fonte: Ance

lunedì 19 aprile 2010

Manutenzioni straordinarie senza DIA: reintrodurre l'obbligo del Durc



È all’esame della Commissione Ambiente della Camera, il disegno di legge n. 3350, di conversione del DL 40/2010, che ha liberalizzato gli interventi di manutenzione straordinaria.
L’articolo 5 del provvedimento in vigore dal 26 marzo scorso, amplia l’elenco delle attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), consentendo di realizzare numerose attività edilizie senza alcun titolo abilitativo, e non più con la denuncia di inizio attività (DIA). Gli interventi non devono però riguardare le parti strutturali dell’edificio, né incrementare il numero delle unità immobiliari né modificare i parametri urbanistici esistenti. Restano ferme le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali, sia le altre normative di settore.
Nella seduta del 13 aprile il relatore Angelo Alessandri ha ricordato che, secondo la nuova procedura, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, occorre allegare alla comunicazione da inviare al Comune, anche i dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori.
A questo proposito ha proposto di aggiungere l’obbligo di presentare al Comune anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa, al fine di assicurare comunque il rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
Anche il Servizio Studi della Camera aveva sottolineato che l’eliminazione della DIA ha eliminato anche l’obbligo di presentare il DURC dell’impresa che realizzerà gli interventi .

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