A pochi giorni dalla pubblicazione del manuale per la detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche la guida per la detrazione 55% sugli interventi di risparmio energetico degli edifici per il 2012.
Visualizzazione post con etichetta dichiarazione dei redditi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta dichiarazione dei redditi. Mostra tutti i post
venerdì 21 settembre 2012
martedì 8 novembre 2011
Detrazione 36% per le ristrutturazioni: ecco i documenti da conservare
Le abilitazioni amministrative, la domanda di accatastamento per immobili non censiti, la ricevuta di pagamento dell'Ici. Sono alcuni dei documenti elencati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 novembre, per i quali è previsto l'obbligo di conservazione ed esibizione in caso di controllo sulle detrazioni del 36% per le spese di ristrutturazione.
Dopo le norme che hanno abolito gli obblighi di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e di indicare separatamente nella fattura il costo della manodopera (Dl 70/2011), semplificando, quindi, notevolmente gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute), il provvedimento di oggi fornisce, invece, l'elenco della documentazione che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire agli uffici fiscali.
Ecco la lista dei documenti:
- abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un'abilitazione specifica)
- domanda di accatastamento per gli immobili non censiti
- ricevuta dell'Ici, se dovuta
- delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici
- dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
- comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute delle spese sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Come accennato, il provvedimento recepisce la disposizione normativa che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti, prevedendo che si devono "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" (articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto interministeriale 41/1998, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera q), del Dl 70/2011).
Fonte: FiscoOggi
venerdì 5 novembre 2010
Risparmio energetico e detrazioni 55%: aggiornata guida Agenzia delle Entrate
Aggiornata la Guida fiscale dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
In particolare:
- per i lavori che proseguono oltre un periodo d'imposta, è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
- per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione
- per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).
Dal 1° luglio 2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste italiane hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.
venerdì 26 marzo 2010
Alle prossime elezioni VOTA FIAB...
Cosa hai capito? NO, non ci siamo presentati alle elezioni e domenica prossima non troverai il simbolo FIAB nella scheda elettorale.
Ma non stiamo scherzando .... PUOI DAVVERO VOTARE PER NOI, non con una croce sulla scheda elettorale, ma con una FIRMA nella TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, sottoscrivendo il 5 PER MILLE alla F.I.A.B. - Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus:
SCRIVI nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale FIAB:
11543050154
E così VOTI per
- PROMUOVERE l’uso della bicicletta per ridurre il traffico, migliorare la sicurezza e la salute delle persone e far rivivere le città;
- SOSTENERE la pratica del ciclo-escursionismo, cioè una forma di turismo rispettosa dell’ambiente;
- FAVORIRE le attività didattiche nelle scuole in materia di educazione stradale e di mobilità sostenibile.
- STIMOLARE le ferrovie e gli enti locali ad introdurre anche in Italia un servizio adeguato di trasporto delle bici sui treni e promuovere l’intermodalità.
Grazie a questa FIRMA la FIAB può ricevere finanziamenti pubblici e continuare a lavorare per questi scopi sempre di più e sempre meglio.
Maggiori informazioni in questa pagina del sito FIAB: www.fiab-onlus.it/5permille.htm
5 per Mille grazie dalla FIAB ai tanti che hanno firmato negli anni scorsi e a tutti coloro che lo faranno quest'anno.
Iscriviti a:
Post (Atom)