Visualizzazione post con etichetta agenzia delle entrate. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta agenzia delle entrate. Mostra tutti i post

martedì 8 novembre 2011

Detrazione 36% per le ristrutturazioni: ecco i documenti da conservare


Le abilitazioni amministrative, la domanda di accatastamento per immobili non censiti, la ricevuta di pagamento dell'Ici. Sono alcuni dei documenti elencati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 novembre, per i quali è previsto l'obbligo di conservazione ed esibizione in caso di controllo sulle detrazioni del 36% per le spese di ristrutturazione.

Dopo le norme che hanno abolito gli obblighi di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e di indicare separatamente nella fattura il costo della manodopera (Dl 70/2011), semplificando, quindi, notevolmente gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute), il provvedimento di oggi fornisce, invece, l'elenco della documentazione che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire agli uffici fiscali.

Ecco la lista dei documenti:
  • abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un'abilitazione specifica)
  • domanda di accatastamento per gli immobili non censiti
  • ricevuta dell'Ici, se dovuta
  • delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici
  • dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute delle spese sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.
Come accennato, il provvedimento recepisce la disposizione normativa che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti, prevedendo che si devono "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" (articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto interministeriale 41/1998, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera q), del Dl 70/2011).


Fonte: FiscoOggi

lunedì 29 agosto 2011

AGENZIA DELLE ENTRATE / Guide aggiornate alle detrazioni fiscali del 36 e 55%



L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato le versioni aggiornate al luglio 2011 riguardanti le procedure per ottenere le agevolazioni fiscali del 55% e del 36% con le ultime novità normative.

lunedì 18 luglio 2011

Bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico con ritenuta fiscale al 4%



Scende dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici relativi alle spese che consentono di fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%.
La novità è prevista dalla Manovra correttiva 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 e subito entrata in vigore.

giovedì 16 giugno 2011

Detrazioni del 36%: eliminato l'obbligo della comunicazione di inizio lavori



Per beneficiare della detrazione del 36% dall'imposta Irpef delle spese sostenute per lavori di recupero edilizio non si è più tenuti all'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

lunedì 4 aprile 2011

Detrazione 55% / Operativa la trasmissione telematica delle dichiarazioni per l'anno 2011



È online l'applicativo (http://finanziaria2011.enea.it/) per la raccolta delle dichiarazioni relative alle detrazioni fiscali 55% per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici terminati entro l'anno 2011.

mercoledì 19 gennaio 2011

Acquisto di box e posti auto pertinenziali fruendo della detrazione del 36%



L'Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare di chiarimenti (risoluzione n. 7/e del 13 gennaio 2011) in relazione alla detraibilità del 36% - prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - per l’acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

Al riguardo si premette che l’agevolazione si applica, altresì, agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché all’acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione.

martedì 18 gennaio 2011

Decreto sul federalismo municipale: IMU e controlli sulle locazioni degli immobili


In buona parte dell'Italia, nessuno si scandalizza, se il proprietario di una casa ne propone l'affitto senza un contratto regolare. Questo perché non abbiamo idea di come la collettività potrebbe impiegare quei 972 milioni che si stima siano sottratti al Fisco ogni anno, per via delle circa 500 mila locazioni in nero. Ma sta per partire un nuovo attacco dello Stato, con il Decreto sul federalismo municipale, ormai in dirittura d'arrivo, grazie all'esame odierno dell'ufficio di presidenza della commissione bicamerale. Con il federalismo, serviranno più risorse per le casse pubbliche, e così, assieme al decentramento, arrivano nuove misure anti-evasione sugli immobili. Per ridurre l'evasione, è in arrivo anche la "cedolare secca", una tassa sui proventi da affitto fissa del 23 per cento (20 per chi ha figli), e non proporzionale al reddito. Ma già si sa che non basterà. E allora servirà il bastone. Ecco come.

domenica 9 gennaio 2011

Detrazioni fiscali e piano casa: quando spettano le agevolazioni del 36 e del 55%


Gli ampliamenti di edifici, previsti dal Piano Casa, approvato dal DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, in deroga ai piani regolatori locali, non godono delle beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento.

venerdì 10 dicembre 2010

AGENZIA DEL TERRITORIO / Gli immobili in Italia - edizione 2010



Il volume Gli immobili in Italia prosegue il lavoro avviato nel 2009 per la costruzione di un’inedita mappa del patrimonio immobiliare italiano, capace di identificare, sul piano statistico, la distribuzione delle unità abitative in base alle categorie catastali ed alle dichiarazioni fiscali.


L’analisi fa riferimento all’anno di imposta 2008 (ultimo anno disponibile per le dichiarazioni fiscali). I risultati ottenuti in ordine all’analisi delle caratteristiche dei soggetti proprietari e all’utilizzo dei relativi immobili, sono significativi da un punto di vista statistico per le persone fisiche e meno significativi per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

sabato 13 novembre 2010

DETRAZIONE 55%: possibile inserimento nel Decreto Milleproroghe


Marco Milanese (Pdl), relatore alla Finanziaria in qualità di consigliere economico del ministro dell'economia Giulio Tremonti, dopo la rivolta della associazioni per l'esclusione del bonus dalla finanziaria ha sottolineato che "potrebbe entrare nel decreto milleproroghe di fine anno la proroga della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, in scadenza il il 31 dicembre 2010".

Dopo un primo allarme, di fronte alle durissime reazioni delle diverse associazioni alla notizia del mancato rinnovo, nella Legge di stabilità, della proroga della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, il Governo sembra dunque pensare a un'alternativa. In Commissione Bilancio della Camera, infatti, è stato riammesso l'emendamento alla Legge di stabilità, presentato dal Pd a firma della capogruppo in commissione Ambiente, Raffaella Mariani.

  • Alcune reazioni delle Associazioni all'esclusione del Bonus dalla Legge Stabilità

Rosario Messina, presidente di FederlegnoArredo ha così commentato: "Un dietrofront inspiegabile del Governo, che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il sistema industriale. Si tratta di una decisione grave - prosegue Rosario Messina - che mette a rischio oltre 8.000 posti di lavoro solo nel comparto dei serramenti e colpisce pesantemente il rilancio dei consumi e di conseguenza lo sviluppo delle aziende. Non riteniamo giustificabile eliminare misure così importanti per rivitalizzare il sistema proprio in un momento di crisi e instabilità dei mercati. La decisione appare ancor più grave e incomprensibile alla luce dei risultati positivi finora registrati grazie a questa misura, in particolare a sostegno del processo di emersione dell'economia".

"Il bonus del 55% per la riqualificazione energetica è uno strumento di rilancio strategico per il comparto dei serramenti e per l'intero settore - afferma Alberto Lualdi, presidente di EdilegnoArredo - una scelta necessaria per riqualificare il patrimonio immobiliare italiano e ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera".

Federconsumatori sottolinea che si tratta di una scelta davvero inaccettabile e poco lungimirante. Secondo quale logica, in piena crisi economica, e di fronte ai continui aumenti dei costi di alcuni prodotti energetici, si sceglie di tagliare i fondi destinati ad incentivare e far crescere, nel nostro Paese, la cultura del risparmio energetico? Oltre al fatto che comporterebbe non solo dei danni alla ripresa economica del Paese, ma anche e soprattutto all'ambiente, dal momento che l'efficienza energetica degli edifici permette di ottenere molti risultati positivi in più rispetto ad appalti poco trasparenti come quelli sull'eolico.

Pietro Gimelli - Direttore Generale UNCSAAL "Non rinnovare le misure relative agli sgravi fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è una scelta incomprensibile che avrà ricadute devastanti sul tessuto industriale della Piccola e Media impresa italiana (1 Miliardo di Euro di fatturato in meno previsto per il 2011 solo per il sistema serramenti), sull'occupazione non tutelata dagli ammortizzatori sociali (8000 i posti di lavoro che il comparto serramenti stima di perdere l'anno prossimo), sul bilancio energetico e ambientale del nostro Paese e sulle casse dello Stato.

Quest'ultimo oltre a perdere il gettito fiscale a causa della pesante contrazione di fatturato prevista, vedrà invertirsi il processo di emersione dell'economia che il 55% aveva indubbiamente generato e si vedrà inoltre costretto a pagare le pesanti penali comunitarie per il mancato raggiungimento dei concordati obiettivi di riduzione della Co2.

Senza lo stimolo del 55% è già stata stimata una diminuzione degli investimenti in innovazione (che in questi anni grazie al provvedimento era aumentata di circa il 70%) di oltre 300 milioni di euro solo per i serramenti metallici.

Il Presidente di Legambiente Cogliati Dezza ha così commentato: "Com'è possibile cancellare un provvedimento virtuoso che ha creato lavoro, permesso di ridurre le bollette energetiche, riqualificato case e edifici? Le detrazioni del 55% per gli interventi di efficienza energetica in edilizia sono sicuramente il più lungimirante intervento di sviluppo sostenibile introdotto negli ultimi anni in Italia. Sarebbe un gravissimo errore cancellarlo e provocherebbe danni assai rilevanti per le imprese e le famiglie. Se il Ministero dell'Economia confermerà la sparizione degli incentivi a partire da gennaio faremo sentire la nostra voce insieme a quella di molti altri. A pensarla come noi, infatti, ci sono imprenditori, costruttori e associazioni dei consumatori pronti a scendere in piazza". "Se sarà necessario - conclude Cogliati Dezza - chiederemo all'Unione Europea d'intervenire visto che nel Piano per le rinnovabili inviato dal Governo a Bruxelles a Luglio, il 55% era individuato come una delle strategie fondamentali per raggiungere gli obiettivi al 2020. Ricordiamo che quegli obiettivi sono vincolanti, e le politiche sono sotto osservazione da parte della Commissione, quindi il Governo farebbe bene a ripensarci e a mantenere un provvedimento tra i più utili che siano stati fatti negli ultimi anni per ammodernare il Paese e sviluppare un'economia sostenibile".

venerdì 5 novembre 2010

Risparmio energetico e detrazioni 55%: aggiornata guida Agenzia delle Entrate


Aggiornata la Guida fiscale dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.

Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.

In particolare:
  • per i lavori che proseguono oltre un periodo d'imposta, è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
  • per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione
  • per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)
  • è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).
Dal 1° luglio 2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste italiane hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.
 

giovedì 8 luglio 2010

55% - Dall'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni per il risparmio energetico



Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, con la quale sono state diffuse le risposte, fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.
Il caso riguarda la sostituzione di serramenti e infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica.
Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino.
La detrazione - spiega l’Agenzia - spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari.
Un altro quesito riguarda gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia del Territorio ha considerato quelli posizionati sul suolo come opifici, categoria catastale D1 (leggi tutto). Dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici sono “impianti”, quindi beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni?
L’impianto fotovoltaico situato su un terreno - spiega l’Agenzia delle Entrate - non costituisce impianto infisso al suolo in quanto, normalmente, i moduli solari che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).
Coerentemente a tale impostazione, anche nella Circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. Quindi, secondo le Entrate, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Se ne deduce, quindi, che gli impianti fotovoltaici sono “impianti” mobili e non opifici, e hanno diritto a benefici per investimenti in aree svantaggiate.
Ancora con riferimento agli impianti fotovoltaici, viene chiesto se questi possono beneficiare dell’agevolazione Tremonti-ter.
Con Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito all’applicazione dell’agevolazione istituita dall’articolo 5 del DL 78/2009, specificando che ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 e che valgano per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”. Le suddette note esplicative includono nella divisione 28 la “fabbricazione di inseguitori per pannelli solari” (sottocategoria 28.99.99, “Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti ed accessori)”.
Le medesime note non includono nella divisione 28, invece, la “fabbricazione di celle fotovoltaiche”, compresa nella divisione 26 (sottocategoria 26.11.09, “Fabbricazione di altri componenti elettronici”), e la “fabbricazione di pannelli fotovoltaici”, compresa nella divisione 27 (sottocategoria 27.11.00, “Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici”).

lunedì 5 luglio 2010

Dal 1° luglio è obbligatoria l’indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni. La modulistica dell’Agenzia delle Entrate


In base all’art. 19 del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica), a decorrere dal 1° luglio 2010, in tutti gli atti pubblici e nelle scritture private autenticate, riguardanti gli immobili urbani, devono essere riportati obbligatoriamente:

  • i dati catastali dell'immobile
  • il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
  • la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto
In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell'atto.
Sempre per effetto del citato art. 19 a partire dal 1°luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.
La disposizione, contenuta all'articolo 19, comma 15, è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova modulistica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del Direttore (Prot. 2010/83561) sono stati infatti approvati:
  • la nuove versione del “Modello 69”, per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2010, nella quale trova spazio il "Quadro D - Dati degli immobili".
  • il nuovo “Modello CDC”, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.

martedì 15 giugno 2010

Ristrutturazioni edilizie / Richieste del bonus del 36% in aumento in Puglia del 91% ma solo il 3% su base nazionale



Nei primi 4 mesi del 2010 è già boom per il bonus del 36% previsto per le spese di ristrutturazioni edilizie. Il primo quadrimestre di quest'anno si chiude con ben 128.081 dichiarazioni di inizio lavori inviate al Centro operativo di Pescara, ovvero con il 12% in più rispetto al 2009 (114.842), il 21% in più rispetto al 2008 (105.611), il 9% in più rispetto al 2007 (117.892) e oltre il 51% in più rispetto al 2006 (84.693).
In realtà non si sa se il trend di crescita verrà confermato anche per i restanti mesi, ricordiamo, infatti, che il DL n. 78/2010 ha introdotto all'art. 25 una ritenuta del 10% (attiva dall'1 luglio 2010) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari (impresa edile), all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti che si avvantaggeranno della detrazione d'imposta del 36%.
Uno studio realizzato da FiscoOggi (pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate) ha evidenziato come "l'evoluzione che ha avuto nel tempo l'adesione al regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni edilizie è un segno di civiltà, che consente di far emergere l'economia sommersa non solo nel settore dell'edilizia abitativa, ma anche in quelli che orbitano intorno ad esso, come, ad esempio, il commercio dei beni che accompagna di solito una ristrutturazione, vedi l'arredamento o il più sofisticato campo dell'architettura dei giardini". Dal punto di vista geografico, nel Meridione c'è stato un incremento del 58%, a fronte di un aumento nel Settentrione pari al 51% e al 44% registrato nelle regioni del centro-Italia. L'incremento maggiore, dal 2006 a oggi, è stato registrato in Puglia, dove le richieste del 36% sono passate da 1.989 di un quinquennio fa a 3.790 conteggiate quest'anno, pari a un aumento del 91%. Anche Sicilia e Marche, nello stesso confronto, hanno incrementato sensibilmente il loro dato, con una percentuale pari a +64%. Fra le regioni settentrionali, invece, la crescita più sostanziosa si è avuta in Lombardia (+62%), mentre in Emilia Romagna si è fermata a +55%. Unica regione, che in questo confronto con il passato, ha subito un decremento di ristrutturazioni agevolate è la Valle d'Aosta, che passa da 315 richieste di detrazione fiscale del primo quadrimestre 2006 alle 300 di questi primi quattro mesi del 2010.
Per quanto concerne il primo quadrimestre del 2010, sono arrivate al Centro operativo di Pesara ben 128.081 dichiarazioni di inizio lavori con Lombardia in testa (25% del totale nazionale), seguita da Emilia Romagna (15%), Veneto (12%) e Piemonte (8%). Solo al quinto posto la prima regione non settentrionale: la Toscana, con quasi il 7% della somma, seguita a ruota dal Lazio con il 6%. A metà classifica compare la prima regione meridionale, la Puglia che totalizza il 3% dell'ammontare complessivo.

venerdì 4 dicembre 2009

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA / Guida alle detrazioni del 55%



L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida fiscale per ottenere la detrazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica.
La normativa in vigore ha modificato le procedure e i tempi.
In questa guida, sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia.
Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.
Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:
• detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
• esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
• ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
• possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.

L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN COSA CONSISTE
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Cerca nel blog