lunedì 27 luglio 2009
IN EDICOLA / La Piazza, bimestrale di informazione di Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Acquaviva delle Fonti (n. 4/2009)
Sommario GIOIA DEL COLLE www.la-piazza.it/giornale.html
Pag. 34 - La ricerca del potere ad ogni costo [Donato Stoppini]
Pag. 35 - MURGIA.NET: un fallimento annunciato [Sebastiano Tangorre]
- la Regione propone la Ciclovia dell’Acquedotto [Nunzio Loporcaro]
Pag. 36 - Piero Longo: Il signore degli slogans [Enzo Cuscito]
- Vittoria Procino, la nuova presidente della Pro Loco [Dalila Bellacicco]
Pag. 37 - Curiosando qua e là [Donato Stoppini]
Zone a traffico limitato: dov’è la novità?
La persuasione psicologica del ”chi sbaglia paga”
Primo bilancio sociale o pubblicità ingannevole?
Chiusura piscina comunale, quanti sospetti!
Spesi 15.000 € per sorvegliare i giardini pubblici
Pag. 38 – Rotary: Pino Nettis cede il martelletto a Margherita Pugliese [Dalila Bellacicco]
- Antonia Divella: dopo 30 anni a scuola… promossa a pieni voti! [Dalila Bellacicco]
Pag. 39 - Bullismo: Di chi è la colpa? [Anna Romano Fasano]
- Piazza Pinto: luogo ritrovato ma non condiviso [Nunzio Loporcaro]
Pag. 40 - Omaggio a Vito Umberto Celiberti [Dalila Bellacicco]
Pag. 41 - C’era una volta lo stagnino: Giovanni Marinelli [Dalila Bellacicco]
Pag. 42 - In Toscana in versi… Giacomo Leronni [Dalila Bellacicco]
- Le liriche di Isabella Morra [Dalila Bellacicco]
Pag. 43 - Adolfo Soho Brunelli - monaco Zen a Gioia [Dalila Bellacicco]
- Lettera a un’amica (temporaneamente) malata di cancro [Olimpia Riccio]
Pag. 44 - L’incendio alla Distilleria Cassano [Domenico Paradiso]
- “Albo d’Onore”, racconti di vita [Dalila Bellacicco]
Pag. 45 - Pallavolo: La Nava Volley progetta la nuova stagione [Giuseppe Leronni]
- Terzo Memorial Gianni Angelillo [Giuseppe Leronni]
- Lo sport gioiese tira le somme [Giuseppe Leronni]
sabato 25 luglio 2009
Regione Puglia: approvato il Piano Casa
Sono state approvate all'unanimita' dal consiglio regionale le 'misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale', il cosiddetto 'piano casa'. Dopo un'ora e mezzo di ''lavoro a porte chiuse'', infatti, l'assessore alle Politiche del Territorio Angela Barbanente ha messo d'accordo maggioranza ed opposizione rivedendo alcuni articoli, per assorbire le proposte di emendamento giunte da numerosi consiglieri.
Gli emendamenti non toccano l'impianto della legge, ''rimasto sostanzialmente integro'', ha osservato l'assessore. Si tratta in massima parte di ''piccoli aggiustamenti che in alcuni casi chiariscono alcune parti di difficile applicazione''. Dove non si possano realizzare parcheggi privati, e' consentita anche la monetizzazione, ma solo nel caso degli ampliamenti. Un'altra modifica condivisa estende agli ampliamenti (sempre nel limite del 20% della cubatura) la possibilita' di interventi in contrasto con il paesaggio, gia' prevista per le demolizioni e ricostruzioni e sempre sulla base delle direttive che i Comuni devono fornire entro 120 giorni.
''Ringrazio l'intero Consiglio regionale - ha detto l'assessore Barbanente - perche' ha colto lo sforzo di trasformare un provvedimento 'vecchia maniera', che rischiava di rimandare la Puglia anni indietro. Invece, con l'aiuto di tutti, abbiamo costruito un disegno di legge che e' in grado di sostenere l'economia senza recare offese al paesaggio e all'ambiente. Di fronte al miglioramento della qualita' dei beni pubblici - ha aggiunto - nessuno di noi, per il bene della nostra comunita', puo' permettersi di abbassare la guardia''. Il cosiddetto piano casa, secondo l'intesa sottoscritta tra Stato, regioni e enti locali il 31 marzo di quest'anno, doveva essere approvato da ciascuna regione entro 90 giorni. Poi venne concessa una proroga di un mese.
Gli emendamenti non toccano l'impianto della legge, ''rimasto sostanzialmente integro'', ha osservato l'assessore. Si tratta in massima parte di ''piccoli aggiustamenti che in alcuni casi chiariscono alcune parti di difficile applicazione''. Dove non si possano realizzare parcheggi privati, e' consentita anche la monetizzazione, ma solo nel caso degli ampliamenti. Un'altra modifica condivisa estende agli ampliamenti (sempre nel limite del 20% della cubatura) la possibilita' di interventi in contrasto con il paesaggio, gia' prevista per le demolizioni e ricostruzioni e sempre sulla base delle direttive che i Comuni devono fornire entro 120 giorni.
''Ringrazio l'intero Consiglio regionale - ha detto l'assessore Barbanente - perche' ha colto lo sforzo di trasformare un provvedimento 'vecchia maniera', che rischiava di rimandare la Puglia anni indietro. Invece, con l'aiuto di tutti, abbiamo costruito un disegno di legge che e' in grado di sostenere l'economia senza recare offese al paesaggio e all'ambiente. Di fronte al miglioramento della qualita' dei beni pubblici - ha aggiunto - nessuno di noi, per il bene della nostra comunita', puo' permettersi di abbassare la guardia''. Il cosiddetto piano casa, secondo l'intesa sottoscritta tra Stato, regioni e enti locali il 31 marzo di quest'anno, doveva essere approvato da ciascuna regione entro 90 giorni. Poi venne concessa una proroga di un mese.
martedì 14 luglio 2009
Certificazione energetica, metodi di calcolo e adempimenti nelle Linee guida
Con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009 sono finalmente arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo n. 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
L’Allegato A spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.
Sono poi illustrate le diverse metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.
Per i condominii si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.
Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.
Procedura di certificazione energetica degli edifici: la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
L’Allegato A spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.
Sono poi illustrate le diverse metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.
Per i condominii si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.
Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.
Procedura di certificazione energetica degli edifici: la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
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mercoledì 8 luglio 2009
Edilizia, firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici
E' stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili - ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola - è un ulteriore passo avanti per garantire l'efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa.
L'obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale.
I cittadini - ha concluso il Ministro Scajola - avranno così la possibilità di capire com'è stato realizzato l'alloggio che stanno acquistando dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici, in che modo esso possa contribuire agli obiettivi di efficienza e risparmio energetico.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.
Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all'obbligo di informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili - ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola - è un ulteriore passo avanti per garantire l'efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa.
L'obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale.
I cittadini - ha concluso il Ministro Scajola - avranno così la possibilità di capire com'è stato realizzato l'alloggio che stanno acquistando dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici, in che modo esso possa contribuire agli obiettivi di efficienza e risparmio energetico.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.
Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all'obbligo di informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
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venerdì 3 luglio 2009
Assicurazione sulla casa per i rischi catastrofali: una nuova tassa?
L'Italia e' ancora un Paese relativamente sottoassicurato" ed e' necessario "promuovere un utilizzo piu' ampio e razionale dello strumento assicurativo, che in taluni settori puo' trasformare una fonte di costo per la finanza pubblica in un'occasione di sviluppo di nuovi mercati, di piu' efficiente gestione delle risorse, di alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo".
Lo ha affermato nel suo intervento all'Assemblea dell'Ania, il ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, che vede margini di sviluppo per le assicurazioni nelle assicurazioni delle pmi, nel settore pensionistico, nell'assistenza alle persone non autosufficienti, nell'assicurazione contro i rischi catastrofali, nell'assicurazione sulla casa.
Proprio sui rischi catastrofali, Scajola ritiene che "un'assicurazione contro questo tipo di rischi, anche attraverso idonee forme di partnership pubblico-privato, potrebbe garantire maggiore sicurezza per la popolazione, controlli sistematici sugli edifici, piu' efficaci misure di prevenzione, tempestivita' negli interventi di ricostruzione". Il ministro spiega che "non si tratta di introdurre una nuova tassa sulla casa, ma di realizzare una forma di protezione dai rischi catastrofali piu' razionale, piu' equa, piu' efficiente".
Lo ha affermato nel suo intervento all'Assemblea dell'Ania, il ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, che vede margini di sviluppo per le assicurazioni nelle assicurazioni delle pmi, nel settore pensionistico, nell'assistenza alle persone non autosufficienti, nell'assicurazione contro i rischi catastrofali, nell'assicurazione sulla casa.
Proprio sui rischi catastrofali, Scajola ritiene che "un'assicurazione contro questo tipo di rischi, anche attraverso idonee forme di partnership pubblico-privato, potrebbe garantire maggiore sicurezza per la popolazione, controlli sistematici sugli edifici, piu' efficaci misure di prevenzione, tempestivita' negli interventi di ricostruzione". Il ministro spiega che "non si tratta di introdurre una nuova tassa sulla casa, ma di realizzare una forma di protezione dai rischi catastrofali piu' razionale, piu' equa, piu' efficiente".
giovedì 2 luglio 2009
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2009
A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE.
In attesa delle linee guida nazionali, infatti, è l'attestato di qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici nel nostro Paese, un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale.
Come precisato in una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, la disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare l'art. 35 comma 2 bis di questo decreto ha disposto l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo "decreto"), i quali prevedevano l'obbligo di allegazione dell'AQE (1) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.
Ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE, a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto all'art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9), l'attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall'ALL. A n. 2.
Mentre l'obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore ovvero, alla luce di quanto infra-specificato al paragrafo 3, in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica.
Restano confermate le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3, per il quale si intendono esclusi dalla disciplina del decreto le seguenti tipologie immobiliari: 1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 2. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 3. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Sembra opportuno evidenziare che dal 1° luglio 2009 è del tutto irrilevante la distinzione sul momento dell'insorgenza dell'obbligo di dotazione della certificazione energetica, basato sul pregresso scaglionamento temporale di cui all'art. 6 commi 1 e seguenti del decreto. Da quella data infatti si è proceduto ad un "riallineamento" della disciplina per cui non è più possibile distinguere (salvo per taluni aspetti, ai quali si accennerà più avanti) tra "vecchi" e "nuovi" immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici (salvo le eccezioni ora indicate) l'obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell'obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna. Va ricordato infine che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Ricordiamo che la mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia, che ora dovrà fornire risposta alle osservazioni della Commissione entro il prossimo 25 luglio, a meno che chieda, con specifica motivazione, una proroga. Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale "gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi".
Come precisato in una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, la disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare l'art. 35 comma 2 bis di questo decreto ha disposto l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo "decreto"), i quali prevedevano l'obbligo di allegazione dell'AQE (1) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.
Ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE, a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto all'art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9), l'attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall'ALL. A n. 2.
Mentre l'obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore ovvero, alla luce di quanto infra-specificato al paragrafo 3, in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica.
Restano confermate le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3, per il quale si intendono esclusi dalla disciplina del decreto le seguenti tipologie immobiliari: 1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 2. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 3. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Sembra opportuno evidenziare che dal 1° luglio 2009 è del tutto irrilevante la distinzione sul momento dell'insorgenza dell'obbligo di dotazione della certificazione energetica, basato sul pregresso scaglionamento temporale di cui all'art. 6 commi 1 e seguenti del decreto. Da quella data infatti si è proceduto ad un "riallineamento" della disciplina per cui non è più possibile distinguere (salvo per taluni aspetti, ai quali si accennerà più avanti) tra "vecchi" e "nuovi" immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici (salvo le eccezioni ora indicate) l'obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell'obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna. Va ricordato infine che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Ricordiamo che la mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia, che ora dovrà fornire risposta alle osservazioni della Commissione entro il prossimo 25 luglio, a meno che chieda, con specifica motivazione, una proroga. Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale "gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi".
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