A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE.
In attesa delle linee guida nazionali, infatti, è l'attestato di qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici nel nostro Paese, un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale.
Come precisato in una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, la disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare l'art. 35 comma 2 bis di questo decreto ha disposto l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo "decreto"), i quali prevedevano l'obbligo di allegazione dell'AQE (1) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.
Ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE, a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto all'art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9), l'attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall'ALL. A n. 2.
Mentre l'obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore ovvero, alla luce di quanto infra-specificato al paragrafo 3, in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica.
Restano confermate le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3, per il quale si intendono esclusi dalla disciplina del decreto le seguenti tipologie immobiliari: 1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 2. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 3. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Sembra opportuno evidenziare che dal 1° luglio 2009 è del tutto irrilevante la distinzione sul momento dell'insorgenza dell'obbligo di dotazione della certificazione energetica, basato sul pregresso scaglionamento temporale di cui all'art. 6 commi 1 e seguenti del decreto. Da quella data infatti si è proceduto ad un "riallineamento" della disciplina per cui non è più possibile distinguere (salvo per taluni aspetti, ai quali si accennerà più avanti) tra "vecchi" e "nuovi" immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici (salvo le eccezioni ora indicate) l'obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell'obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna. Va ricordato infine che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Ricordiamo che la mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia, che ora dovrà fornire risposta alle osservazioni della Commissione entro il prossimo 25 luglio, a meno che chieda, con specifica motivazione, una proroga. Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale "gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi".
Come precisato in una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, la disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare l'art. 35 comma 2 bis di questo decreto ha disposto l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo "decreto"), i quali prevedevano l'obbligo di allegazione dell'AQE (1) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.
Ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE, a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto all'art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9), l'attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall'ALL. A n. 2.
Mentre l'obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore ovvero, alla luce di quanto infra-specificato al paragrafo 3, in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica.
Restano confermate le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3, per il quale si intendono esclusi dalla disciplina del decreto le seguenti tipologie immobiliari: 1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 2. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 3. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Sembra opportuno evidenziare che dal 1° luglio 2009 è del tutto irrilevante la distinzione sul momento dell'insorgenza dell'obbligo di dotazione della certificazione energetica, basato sul pregresso scaglionamento temporale di cui all'art. 6 commi 1 e seguenti del decreto. Da quella data infatti si è proceduto ad un "riallineamento" della disciplina per cui non è più possibile distinguere (salvo per taluni aspetti, ai quali si accennerà più avanti) tra "vecchi" e "nuovi" immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici (salvo le eccezioni ora indicate) l'obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell'obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna. Va ricordato infine che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Ricordiamo che la mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia, che ora dovrà fornire risposta alle osservazioni della Commissione entro il prossimo 25 luglio, a meno che chieda, con specifica motivazione, una proroga. Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale "gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi".
Nessun commento:
Posta un commento