Tra i vari e importanti provvedimenti contenuti nella cosiddetta manovra finanziaria, nota anche come DL 78, approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174 vi è anche l’introduzione di un provvedimento che nelle intenzioni del Governo servirà a semplificare le procedure amministrative di cittadini, professionisti e imprese.
Si tratta della SCIA-Segnalazione certificata di inizio attività che, nel caso delle attività edilizie o di impresa, manda in soffitta la DIA-Dichiarazione di Inizio Attività e qualunque atto di autorizzazione, concessione, licenza, permesso o nulla osta fatti salvo i casi di rischi di danno alla salute, l’ambiente, il patrimonio artistico-culturale, la sicurezza pubblica.
Come funzionerà la SCIA nel caso dei lavori edilizi? Anche se rimangono ancora dubbi interpretativi, la SCIA sostituisce la DIA quando questa era richiesta dalle leggi nazionali e regionali. Basterà portare la documentazione in Comune (dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati) per iniziare subito i lavori. Il Comune avrà 60 giorni di tempo per effettuare verifiche ed eventualmente ordinare blocchi dei lavori e rimozioni. Dopo i 60 giorni l’amministrazione potrà intervenire solo se in caso di pericolo per salute, ambiente, sicurezza e patrimonio artistico-culturale.
Attenzione alle sanzioni previste per chi attesta il falso: vanno da 1 a 3 anni.
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