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lunedì 27 settembre 2010

La SCIA ha identico campo applicativo della DIA



Il Governo ha comunicato i chiarimenti sull'applicabilità all'edilizia della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

"La nota - firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che il 30 agosto scorso aveva posto un quesito - precisa lo stesso Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".

Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.

Nella nota del Ministero viene precisato che la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore. Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.

Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).

La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
- per le Dia edilizie presentate prima dell'entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.



Analisi tratta da ANIEM, Associazione nazionale imprese edili

giovedì 5 agosto 2010

Benvenuta SCIA


Tra i vari e importanti provvedimenti contenuti nella cosiddetta manovra finanziaria, nota anche come DL 78, approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174 vi è anche l’introduzione di un provvedimento che nelle intenzioni del Governo servirà a semplificare le procedure amministrative di cittadini, professionisti e imprese.

Si tratta della SCIA-Segnalazione certificata di inizio attività che, nel caso delle attività edilizie o di impresa, manda in soffitta la DIA-Dichiarazione di Inizio Attività e qualunque atto di autorizzazione, concessione, licenza, permesso o nulla osta fatti salvo i casi di rischi di danno alla salute, l’ambiente, il patrimonio artistico-culturale, la sicurezza pubblica.

Come funzionerà la SCIA nel caso dei lavori edilizi? Anche se rimangono ancora dubbi interpretativi, la SCIA sostituisce la DIA quando questa era richiesta dalle leggi nazionali e regionali. Basterà portare la documentazione in Comune (dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati) per iniziare subito i lavori. Il Comune avrà 60 giorni di tempo per effettuare verifiche ed eventualmente ordinare blocchi dei lavori e rimozioni. Dopo i 60 giorni l’amministrazione potrà intervenire solo se in caso di pericolo per salute, ambiente, sicurezza e patrimonio artistico-culturale.

Attenzione alle sanzioni previste per chi attesta il falso: vanno da 1 a 3 anni.

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