giovedì 16 giugno 2011

Detrazioni del 36%: eliminato l'obbligo della comunicazione di inizio lavori



Per beneficiare della detrazione del 36% dall'imposta Irpef delle spese sostenute per lavori di recupero edilizio non si è più tenuti all'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.


Ad abolire il fastidioso adempimento - che necessariamente doveva essere portato a termine prima dell'inizio lavori, pena la mancata fruizione dell'agevolazione fiscale - è il Decreto Sviluppo (D.Lgs. 13 maggio 2011, n.70) che ha reso la semplificazione subito operativa.
Il Decreto stabilisce, però, un nuovo ma più semplice adempimento: bisognerà indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell'immobile o, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo. Inoltre si rimanda ad un apposito Provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate che chiarirà quali saranno i documenti da conservare ed esibire a cura del contribuente in caso di richiesta da parte degli uffici di controllo.
A rendere più snello l'iter burocratico che accompagna la detrazione del 36% vi è un'altra semplificazione di non poco conto: con l'abrogazione da parte del Decreto sviluppo del comma 19, art.1 della legge 244/2007 viene, infatti, eliminato l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera relativa ai lavori, adempimento che era necessario per l'ottenimento della detrazione.
In base alla normativa precedente al Decreto Sviluppo e non modificata dallo stesso, prima dell'inizio dei lavori non rimane che l'obbligo della comunicazione preliminare all'Asl, contenente - oltre le varie informazioni circa il committente ed i lavori da effettuarsi - l'identificazione dell'impresa e la dichiarazione di assunzione di responsabilità della stessa in merito agli obblighi in materia di sicurezza. Si ricorda che la legge prevede che la comunicazione in parola deve essere effettuata solo nel caso in cui la normativa sulla sicurezza (art.99 DLgs 81/2008 e s.m.i.) preveda l'obbligo della notifica preliminare.

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