È scaduto da ormai quasi due mesi il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto definire i termini e le modalità per l’invio della comunicazione relativa alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2009.
L’atteso provvedimento delle Entrate definirà anche le modalità di trasmissione all’Agenzia dei dati in possesso dell’ENEA, nonché le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
L’intervento normativo dell’Agenzia delle Entrate è previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi che, con l’articolo 29, ha modificato la disciplina della detrazione del 55%, sollevando non poche polemiche negli ultimi mesi.
Le principali novità, valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, prevedono che:
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
Il 31 marzo è scaduto il termine per l’invio attraverso il sito ENEA della documentazione relativa alla detrazione del 55% delle spese per i lavori ultimati nel 2008. Il 30 aprile 2009 sarà online il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori ultimati nel 2009.
Chi ha effettuato interventi per i quali i 90 giorni dal termine dei lavori scadono entro il 30 aprile 2009 - informa l’Enea -, può inviare la documentazione per raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA, Dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta come riferimento “Riqualificazione energetica – Anno 2009”. Gli unici documenti che devono essere inviati sono l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A al "decreto edifici") e la Scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, la Scheda informativa semplificata (allegato F)." Si tratta, quindi, dei lavori terminati entro gennaio 2009. A tutti gli altri viene chiesto di attendere la pubblicazione del nuovo sito, conclude l’avviso Enea.
L’atteso provvedimento delle Entrate definirà anche le modalità di trasmissione all’Agenzia dei dati in possesso dell’ENEA, nonché le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
L’intervento normativo dell’Agenzia delle Entrate è previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi che, con l’articolo 29, ha modificato la disciplina della detrazione del 55%, sollevando non poche polemiche negli ultimi mesi.
Le principali novità, valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, prevedono che:
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
Il 31 marzo è scaduto il termine per l’invio attraverso il sito ENEA della documentazione relativa alla detrazione del 55% delle spese per i lavori ultimati nel 2008. Il 30 aprile 2009 sarà online il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori ultimati nel 2009.
Chi ha effettuato interventi per i quali i 90 giorni dal termine dei lavori scadono entro il 30 aprile 2009 - informa l’Enea -, può inviare la documentazione per raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA, Dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta come riferimento “Riqualificazione energetica – Anno 2009”. Gli unici documenti che devono essere inviati sono l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A al "decreto edifici") e la Scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, la Scheda informativa semplificata (allegato F)." Si tratta, quindi, dei lavori terminati entro gennaio 2009. A tutti gli altri viene chiesto di attendere la pubblicazione del nuovo sito, conclude l’avviso Enea.
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