Dal 1° gennaio 2012 è diventato obbligatorio "riportare l'indice di prestazione energetica nelle offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari". Sarà necessaria la certificazione energetica per la compravendita di un immobile, compresa la fase di pubblicità. In qualsiasi annuncio di vendita di un edificio, che sia affisso un una bacheca o pubblicato su internet, o divulgato con altri mezzi di comunicazione, dovrà comparire il riferimento alla cosiddetta “pagella energetica”.
Si dovrà inoltre far riferimento alla recentissima circolare della direzione generale Energia, ambiente e reti, datata 21 dicembre 2011, in cui si afferma che:
a) gli annunci di cui è stata concordata la pubblicazione prima del 1° gennaio 2012, o anche rinnovati automaticamente dopo questa data, non debbono riportare l'indice e la classe energetica. Occorre percorrere "a ritroso" la catena contrattuale per dimostrare che l'annuncio è stato "acquistato" o "consegnato" prima della fine dell'anno, anche se l'effettiva pubblicazione avviene nel 2012;
b) per i cartelli vendesi o affittasi appesi prima del 1° gennaio 2012 ai portoni, se non si vuole riportare i dati energetici, occorre inviare al Comune una dichiarazione entro il 31 dicembre 2011;
c) se l'immobile in compravendita o locazione è fuori dal territorio regionale, le leggi locali non valgono.
La norma nazionale (Dlgs 28/2011 “Decreto rinnovabili” che ha aggiunto il comma 2-quater nell'articolo 6 del Dlgs 192/2005) richiede che sia reso esplicito negli annunci l'indice di prestazione energetica (IPE) e non è richiesta invece la classe energetica. Se pure la classe energetica derivi dall’IPE, essa può essere riduttiva o fuorviante: l'IPE infatti tiene conto della quantità di pareti perimetrali esposte al freddo e della temperatura esterna della località mentre ai sensi delle classi energetiche edifici con IPE differenti possono avere stessa classe energetica. L’IPE dà in definitiva informazioni sui consumi mentre la classe energetica definisce il livello di qualità delle prestazioni energetiche di un edificio relativamente alla località in cui si trova.
Per gli edifici ritenuti energeticamente inefficienti si può redigere un’autocertificazione (indicando la classe energetica "G").
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta l'obbligo del “Decreto rinnovabili”?
La norma nazionale non prevede sanzioni, per il momento, visto che è tutto in divenire. Solo in Lombardia sono previste con una legge regionale pesanti multe, da 1.000 a 5.000, a carico del titolare degli annunci (cioè di chi ha inserito l'annuncio, a prescindere del fatto che sia il proprietario dell'immobile).
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