Con l'importante recente sentenza n. 20149 del 13.5.2009 la III sezione penale della Corte di Cassazione fa il punto sugli interventi di ristrutturazione edilizia, tracciandone l'ambito di estensione e definendo quali siano i titoli abilitativi edilizi necessari per l'effettuazione dei lavori nei vari casi possibili. In particolare la Corte ha precisato che gli interventi di ristrutturazione edilizia (definiti dal TU edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente») possono anche attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altre tipologie. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate separatamente, ma valutate nel loro complesso, al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Quanto ai titoli edilizi, la Cassazione chiarisce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore, quelle cioè che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conservi la suo iniziale consistenza urbanistica. Si tratta in pratica delle ristrutturazioni diverse da quelle descritte dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001, alla lettera c), le quali possono incidere sul carico urbanistico («interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso»), e per le quali è sempre necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. Quanto infine alla possibilità di realizzare mutamenti alla destinazione d'uso degli immobili tramite interventi di ristrutturazione edilizia, la Corte, richiamando un costante orientamento della Giurisprudenza (si veda da ultimo la sentenza della Cassazione penale n. 9894/2009), ha ribadito che le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o residenziale, richiedono il permesso di costruire. Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico richiedono solo la denuncia di inizio attività.
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