mercoledì 30 novembre 2011

Taranto: da 21 dichiarata a elevato rischio ambientale


La Città di Tartanto rappresenta il paradigma del fallimento delle politiche sull’ambiente, e, soprattutto, dell’incapacità della Politica di elaborare quelle strategie di modificazione del contesto sociale per il superamento del cinico trade–off salute– occupazione.

Alla data di oggi sono 21 anni dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale l’area di Taranto veniva dichiarata a “elevato rischio di crisi ambientale”. Totale il colpevole silenzio di istituzioni, partiti di destra, di sinistra e soprattutto degli ambientalisti, ovvero dei Verdi a tutti i livelli, e delle associazioni ambientaliste storiche.
Le norme giuridiche per evitare l’incremento cumulato degli inquinanti esistevano da decenni, rafforzate da sentenze della giurisdizione costituzionale, amministrativa e di merito. Esistevano anche i Piani di Disinquinamento, di Risanamento, elaborati su uno studio dedicato del 1994. Addirittura un’ordinanza del Ministero dell’Interno che, per la gestione dell’elevato rischio ambientale legato all’area, nominava un Commissario. Rischio che è dovuto non solo al centro siderurgico, ma anche al Cementificio, alla Raffineria e al Porto.
La norma di riferimento generale è il decreto del Presidente della Repubblica del 1988, il n. 203 e il decreto del 12 luglio del 1990, che recepivano quattro direttive europee. Il “ 203” si occupava proprio dell’inquinamento prodotto da impianti industriali, con la finalità di “protezione della salute e dell’ambiente su tutto il territorio nazionale“. Gli impianti dovevano possedere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera: gli impianti esistenti, dopo quattro mesi dalla domanda di autorizzazione, con il silenzio della Pubblica Amministrazione, potevano continuare l’attività, a condizione che fosse realizzato il progetto di adeguamento, e fossero rispettati i limiti di emissione regionali (se esistevano), e comunque l’obbligo di realizzare tutte le misure idonee a evitare il peggioramento delle emissioni.
Nella sentenza 1570 del 1995 la Corte di Cassazione statuiva per gli impianti esistenti “un triplice obbligo: presentare la domanda di autorizzazione, osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o quelle imposte dall’Autorità Competente, e realizzare il progetto di adeguamento nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione”.
Sempre la Cassazione fu ancora più chiara con la sentenza 158 del 1996: “la relazione tecnica che accompagna la domanda di autorizzazione alle emissioni deve contenere non solo l’indicazione delle quantità, ma anche della qualità delle stesse, sicché l’istanza priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni relative alla quantità delle emissioni è da considerarsi come non presentata, onde è configurabile il reato previsto dall’art 12 del DPR 203 del 1988”.
Oggi, sembra che si sia scoperta l’acqua calda con le “migliori tecnologie disponibili” (BAT), ma, l’art 2 del DPR 203 di 23 anni fa, così le definiva: “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato, che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempreché l’applicazione non comporti costi eccessivi”.
La Corte Costituzionale, con una sentenza del 1990, ha chiarito la portata di questo articolo “l’art 2 punto 7 del DPR 203 va interpretato nell’assoluto rispetto del principio fondamentale del diritto alla salute, sancito dall’art 32 della Costituzione. Conseguentemente, il condizionamento, al costo non eccessivo dell’uso delle migliori tecnologie disponibili, va riferito al raggiungimento dei livelli inferiori a quelli compatibili con la tutela della salute umana”.
Infine il Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, e il Regolamento generale sanitario del 1901 forniscono al Sindaco strumenti fondamentali per gestire impianti a elevata nocività ambientale: articoli trasposti nell’ex Dlgs 59 del 2005, che disciplina l’autorizzazione integrata ambientale e nel nuovo Dlgs 128 del 2010.
L’afasia delle istituzioni, dei partiti, degli ecologisti è stata esiziale per una stupenda Città, che ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo alla ignavia di forse troppi che avrebbero dovuto agire da almeno due decenni fa. Dante colloca gli ignavi nel vestibolo dell’Inferno definendoli “l’anima triste di coloro che vissero senza infamia e senza lode“.

di Erasmo Venosi

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