martedì 30 marzo 2010

Via libera alle manutenzioni straordinarie senza DIA


Al via il Decreto-Legge Incentivi che consente di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici senza alcun titolo abilitativo.
Si applicano da subito le semplificazioni in Sardegna, la cui legge regionale in materia edilizia consentiva già di iniziare i lavori inoltrando una comunicazione, senza attendere 30 giorni. La situazione è, di fatto, analoga in Friuli Venezia Giulia che, benchè richieda la DIA per le manutenzioni straordinarie, aveva già inserito molti interventi tra quelli considerati di edilizia libera.
Subito manutenzioni semplificate anche in Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria: in queste Regioni, che non hanno una legge regionale in materia, si farà riferimento al nuovo Dpr 380/2001, come modificato dal DL Incentivi. Queste Regioni potranno comunque, in seguito, decidere di legiferare reintroducendo la DIA, ma intanto, da oggi, si può ristrutturare senza DIA.
In dubbio, invece, Piemonte, Veneto e Lazio che richiedono la DIA per le manutenzioni straordinarie, escludendo quindi l’applicazione del DL, ma sulla base di leggi regionali precedenti al Dpr 380/2001.
Semaforo rosso in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia: queste Regioni hanno una legge regionale in materia edilizia, successiva al Dpr 380/2001, che richiede DIA per le manutenzioni straordinarie. Poiché la legge regionale prevale sul DL nazionale, la DIA continuerà ad essere richiesta.
Il decreto-legge modifica l’articolo 6 “Attività edilizia libera” del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), aggiungendo le manutenzioni straordinarie all’elenco degli interventi realizzabili senza titolo abilitativo, a patto che l’intervento non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non incrementi il numero delle unità immobiliari e non modifichi volumetrie e superfici.

Gli interventi dovranno però rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, le norme antisismiche, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, le norme antincendio, igienico-sanitarie e sull’efficienza energetica, nazionali o regionali e le norme di sicurezza.
Da oggi, chi vorrà modificare i tramezzi interni alle abitazioni, sostituire le finestre, realizzare canne fumarie, ascensori, scale di scurezza, rifare il bagno, la cucina e gli impianti elettrici e termici, rinnovare i rivestimenti delle facciate esterne, potrà inviare una comunicazione, anche telematica, al Comune prima dell’inizio dei lavori, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e indicando l’impresa che eseguirà le opere.
Con la stessa procedura sarà possibile anche installare pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, al di fuori dei centri storici.
Le altre attività liberalizzate sono: movimenti di terra connessi all'attività agricola; opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni; serre mobili stagionali; opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per parcheggi; realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro.
Inizia il conto alla rovescia per la conversione in legge del DL; l’iter dovrà concludersi entro il 24 maggio 2010 ma si preannuncia tutt'altro che semplice: il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha contestato il provvedimento sottolineando i rischi per la sicurezza degli edifici derivanti da interventi condotti senza il controllo di professionisti abilitati.
Legambiente ritiene assurdo permettere a chiunque di iniziare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella propria casa senza un progetto, senza informare il Comune, senza un’impresa che si assuma la responsabilità dei lavori.

1 commento:

Anonimo ha detto...

è uno scandalo liberalizzare un settore che merita invece maggiori attenzioni! poi ci meravigliamo dei pilastri con la sabbia di mare e delle città rase al suolo dopo una scossa di terremoto. Eliminiamo anche l'ex genio civile a questo punto, per quello che serve.

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