Pubblicata sulla G.U. del 27/02/2010, n. 48 S.O., la L. 25/2010 di conversione del D.L. 194/2009 (cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe»).
Tra le principali novità, il differimento dei termini inerenti l'obbligo di installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni, gli sfratti, la qualifica di restauratore e collaboratore restauratore, e la compravendita di terreni.
Il comma 4-bis dell'art. 8 rinvia al 01/01/2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), che definisce il momento a partire dal quale nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Il suddetto obbligo, inizialmente previsto dal comma 288 dell'art. 1 della L. 244/2007, era stato poi differito al 01/01/2010 dall'art. 29, comma 1-octies, della L. 14/2009.
L'obbligo è peraltro da considerarsi già vigente nei comuni che nel frattempo hanno adeguato i propri regolamenti edilizi.
1 commento:
come sempre arrivano le milleproroghe e tutto resta invariato
ITALIA AMORE MIO
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