lunedì 5 luglio 2010

Dal 1° luglio è obbligatoria l’indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni. La modulistica dell’Agenzia delle Entrate


In base all’art. 19 del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica), a decorrere dal 1° luglio 2010, in tutti gli atti pubblici e nelle scritture private autenticate, riguardanti gli immobili urbani, devono essere riportati obbligatoriamente:

  • i dati catastali dell'immobile
  • il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
  • la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto
In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell'atto.
Sempre per effetto del citato art. 19 a partire dal 1°luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.
La disposizione, contenuta all'articolo 19, comma 15, è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova modulistica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del Direttore (Prot. 2010/83561) sono stati infatti approvati:
  • la nuove versione del “Modello 69”, per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2010, nella quale trova spazio il "Quadro D - Dati degli immobili".
  • il nuovo “Modello CDC”, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.

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