Il D.L. 78/2010 impone ai venditori in sede di rogito di dichiarare la perfetta rispondenza allo stato di fatto della planimetria catastale.
L'Agenzia del Territorio, con la circolare 2/2010, fornisce chiarimenti (ritenuti necessari da più parti) sugli obblighi introdotti dal comma 14, dell'art. 19 del D.L. 78/2010.
L'Agenzia ha precisato che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato.In presenza, invece, di una planimetria catastale che non riproduca la situazione di fatto (reale) dell’immobile al di là delle lievi modifiche di cui si è detto, il proprietario deve presentare una denuncia di variazione, allegando la planimetria aggiornata.
In tali casi trova applicazioni il comma 14 dell'art. 19 del D.L. 78/2010 che prevede la non commerciabilità degli immobili che presentino irregolarità catastali: il riallineamento richiesto può avvenire informaticamente con la presentazione del modello Unico.
Le disposizioni richiamate riguardano i fabbricati già esistenti (ovvero già iscritti nel catasto urbano o per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione) mentre sono esclusi:
- i terreni
- i fabbricati rurali rispettosi dei requisiti di cui all’art. 9, D.L. 557/1993
- i fabbricati “collabenti”
- i fabbricati iscritti in catasto ma in corso di costruzione e/o di definizione
- i lastrici solari e le aree urbane con l’indicazione della sola superficie.
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