sabato 7 novembre 2009
Marcatura CE dei prodotti da costruzione (Direttiva CE 89/106)
La Direttiva Europea 89/106/CEE recepita in Italia con il Dpr 246/93 ha l'obiettivo di assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione per il superamento di qualsiasi barriera protezionistica nazionale nei paesi della Comunità Europea.
Secondo tale direttiva, pubblicata con la GUUE n. C 304 del 13/12/2006, alcuni prodotti da costruzione devono riportare OBBLIGATORIAMENTE la MARCATURA CE ed essere accompagnati da DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PRODUTTORE. Difatti, il prodotto che riporta il simbolo CE conforme ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.
In particolare evidenziamo, qui di seguito, per alcune categorie di prodotti, l'inizio della marcatura volontaria e da quando la stessa è divenuta obbligatoria:
- porte e cancelli industriali, commerciali e da garage:
inizio marcatura CE volontaria 01/05/2004
inizio marcatura CE obbligatoria 01/05/2005
- chiusure oscuranti:
inizio marcatura CE volontaria 01/04/2005
inizio marcatura CE obbligatoria 01/04/2006
- finestre e porte:
inizio marcatura CE volontaria 01/02/2007
inizio marcatura CE obbligatoria 01/02/2009
E' necessario, quindi, che ogni costruttore si adegui alla normativa di stampo europeo, poichè la sanzione per mancata marcatura CE a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perchè obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Inoltre, se i prodotti risultassero abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
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