venerdì 30 aprile 2010

55% - Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per il risparmio energetico

Con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito a oneri deducibili, crediti d'imposta e detrazioni.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), l'Agenzia delle Entrate precisa che:
* la detrazione del 55% è ammissibile per le spese di sostituzione di portoni d'ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, purchè risulti delimitato l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, nel pieno rispetto degli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
* l'agevolazione non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali per lo stesso intervento;
* la detrazione del 55% non spetta per l'intera spesa nel caso dell'installazione di impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento;
* nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, è comprovata dalla documentazione rilasciata dall'esecutore degli stessi (o dal tecnico che compila la scheda informativa); quindi, a tal fine, non è da ritenersi valida una dichiarazione del contribuente;
* l'agevolazione non decade per il mancato o tardivo invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali; tuttavia resta l'applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
* nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all'Enea, entro 90 giorni dal termine dell'intervento, il contribuente può correggerne il contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene portata in detrazione;
* per interventi eseguiti mediante contratto di leasing la detrazione spetta all'utilizzatore mentre la società di leasing deve attestare la fine dei lavori e l'ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.

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