È all’esame della Commissione Ambiente della Camera, il disegno di legge n. 3350, di conversione del DL 40/2010, che ha liberalizzato gli interventi di manutenzione straordinaria.
L’articolo 5 del provvedimento in vigore dal 26 marzo scorso, amplia l’elenco delle attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), consentendo di realizzare numerose attività edilizie senza alcun titolo abilitativo, e non più con la denuncia di inizio attività (DIA). Gli interventi non devono però riguardare le parti strutturali dell’edificio, né incrementare il numero delle unità immobiliari né modificare i parametri urbanistici esistenti. Restano ferme le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali, sia le altre normative di settore.
Nella seduta del 13 aprile il relatore Angelo Alessandri ha ricordato che, secondo la nuova procedura, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, occorre allegare alla comunicazione da inviare al Comune, anche i dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori.
A questo proposito ha proposto di aggiungere l’obbligo di presentare al Comune anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa, al fine di assicurare comunque il rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
Anche il Servizio Studi della Camera aveva sottolineato che l’eliminazione della DIA ha eliminato anche l’obbligo di presentare il DURC dell’impresa che realizzerà gli interventi .
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