martedì 13 settembre 2011

Manovra fiscale di ferragosto 2011: l'IVA nel settore dell'edilizia


La Manovra di ferragosto 2011 ha introdotto l`aumento dell`aliquota ordinaria IVA al 21%, l`introduzione del cd. "mini-contributo di solidarieta" del 3% per i titolari di redditi superiori a 300.000 euro, l`anticipo al 2012 della probabile riduzione delle agevolazioni fiscali vigenti e la facoltà, per Comuni e Regioni, sempre dal 2012, di modificare le rispettive addizionali IRPEF.



Aumento dell`aliquota ordinaria IVA al 21%

E` stata introdotta una disposizione (art.2, comma 2-ter), che stabilisce l`aumento di un punto percentuale dell`aliquota ordinaria dell`IVA, che dal 20% passa al 21%.

L`aumento incide anche sul settore delle costruzioni, per quanto riguarda l`acquisto delle materie prime e dei semilavorati, l`acquisto di immobili strumentali e delle abitazioni cd. "di lusso".

In ogni caso, come richiesto dall`ANCE, e` stato evitato un aumento delle attuali aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l`altro, per la cessione delle abitazioni cd. ``prima casa``) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati).

La nuova aliquota sara` applicabile per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della "Manovra di ferragosto 2011".

Per il settore delle costruzioni, cio` si traduce nell`applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria al 21% con riferimento:
- ai rogiti stipulati o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dall`entrata in vigore della legge di conversione, per le cessioni di immobili;
- alle fatture emesse a decorrere dall`entrata in vigore della legge di conversione, per le locazioni di immobili;
- al pagamento del corrispettivo, o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dall`entrata in vigore della legge di conversione, per le prestazioni di servizi.

Inoltre, viene introdotta una specifica disposizione (art.2, comma 2-quater) riferita alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e degli istituti tassativamente individuati nell`art.6, comma 5, del D.L. 633/1972, per le quali, a regime, il tributo diviene esigibile all`atto del pagamento del corrispettivo (cd. ``IVA ad esigibilita` differita``).

In particolare, per queste, viene previsto che la maggiorazione dell`aliquota non operi, qualora, al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione, sia stata gia` emessa e registrata fattura, ma non sia ancora stato pagato il corrispettivo.

Secondo le stime del Governo, l`aumento dell`IVA al 21% produrra` un maggior gettito per l`Erario pari a circa 4,23 miliardi di euro annuali per il triennio 2012-2014.


Detrazione IRPEF del 36%

L`art.2, commi 12-bis e 12-ter, inserito dal Senato in fase di conversione, interviene in materia di detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni (legge 449/1997, e s.m.i.) nella specifica ipotesi di vendita di un`abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero.

In particolare, si prevede la facolta` per il venditore di scegliere tra:
- continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
- trasferirla all`acquirente.

Tale facolta` viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.

A tal proposito, si evidenzia che, attualmente, in caso di cessione dell`abitazione, l`agevolazione si trasferisce obbligatoriamente all`acquirente.

Infine, si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% e` applicabile per le spese di recupero del patrimonio edilizio esistente sostenute fino al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10 - 11, legge 191/2009 - Finanziaria 2010).

fonte: Associazione Nazionale Costruttori Edili

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