lunedì 5 settembre 2011

NORMATIVA / Legge Regione Puglia n. 21/2011 - Modifiche e integrazioni al "Piano Casa"

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 02/08/2011 la LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 21 - “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” a modifica del vecchio Piano Casa (legge regionale n.14 del 2009) e in recepimento delle norme urbanistiche contenute nel recente Decreto Sviluppo (legge n. 106 del 12 luglio 2011) varato dal governo nazionale.

La parte riguardante le modifiche al Piano Casa, contenute nel Titolo I della nuova legge, proroga la scadenza del Piano fino al 31 dicembre 2012 e consegna agli enti locali nuove norme urbanistiche da attuare con procedure amministrative più rapide: è sufficiente una Dia in sostituzione della più complicata variante urbanistica, a condizione che gli immobili interessati risultino regolarmente accatastati.

La nuova legge prevede inoltre maggiori concessioni per l’ampliamento della volumetria complessiva, ulteriormente incrementabili in presenza di alcuni indicatori, purché gli immobili interessati risultino regolarmente accatastati.

In particolare, il limite di ampliamento delle volumetrie viene abbassato da 1000 metri cubi a 200 metri cubi, ma sono previsti premi di cubatura che innalzano a 350 metri cubi l'intervento qualora si rispettino i criteri dell'edilizia sostenibile.

Per le demolizioni e ricostruzioni il premio volumetrico sale al 35% e vengono cancellati una serie di oneri burocratici, quali ad esempio i costi relativi alla perizia giurata del professionista e i costi per l'imposta di registro.

Il Titolo II della nuova legge regionale riguarda il recepimento della materia urbanistica contenuta nel “Decreto Sviluppo”. Le norme consentono di procedere ad una più rapida riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e residenziali, consentono la loro ricostruzione e di delocalizzarne le volumetrie. Gli incentivi offerti in termini di maggiori volumetrie a chi si avvarrà di tali possibilità, variano da un minimo del 10% ad un massimo del 35% in più delle volumetrie originarie, a seconda dei criteri di intervento (se rientra nel punteggio 4 individuato dalla legge del 2008, se destinato all'edilizia sociale o se inserito in un programma di rigenerazione).

Viene incentivata anche la riqualificazione ecologica degli edifici ricadenti nelle aree urbane degradate, quella fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi purché privi di qualità architettoniche e la delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili.

Inoltre, vengono estesi i poteri di intervento per la tutela degli edifici di valore dell'architettura contemporanea: a spingere i Comuni a intervenire basterà che i cittadini, gli enti o le associazioni richiedano alla Regione l'elenco dei beni. Diversamente dal Decreto Sviluppo, che ha innalzato a 70 anni la soglia per la tutela dei beni di interesse culturale, la nuova legge pugliese non prevede limiti di tempo.


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