Per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari deve essere redatto un piano di sicurezza e di salute, a prescindere dal numero di imprese all’opera. Lo ha chiarito la Corte di giustizia europea in una sentenza depositata il 7 ottobre (procedimento C-224/09) interpellata dal Tribunale di Bolzano per chiarire il dettame della legislazione comunitaria e in particolare della direttiva 92/57 riguardante le prescrizioni di sicurezza nei cantieri. Esaminando la disciplina europea i giudici di Lussemburgo hanno osservato innanzitutto che «l’articolo 3, n. 1, della direttiva 92/57 esige che, nel caso di un cantiere in cui sono presenti più imprese, venga sempre nominato un coordinatore in materia di sicurezza e di salute al momento della progettazione dell’opera o comunque prima dell’esecuzione dei lavori».
Proseguendo nella disamina della normativa comunitaria i giudici hanno anche osservato che l’obbligo contenuto nella direttiva «deve essere inteso nel senso che esso vale per tutti i cantieri i cui lavori comportano rischi particolari, quali quelli elencati nell’allegato II di questa direttiva, o per i quali è richiesta una notifica preliminare, essendo irrilevante a tale riguardo il numero di imprese presenti nel cantiere». Un principio quindi che parrebbe valere anche per la nuova formulazione del comma 11 articolo 90 del nostri Tu sicurezza che confermando l’esonero ha inserito il tetto dei 100mila euro di valore dei lavori trasferendo però le funzioni del coordinatore per la progettazione a quello per la esecuzione dei lavori. Di qui la censura nei confronti della norma italiana che apre le porte a eccezioni sulla base per altro del numero di imprese presenti nel cantiere.
La direttiva spiegano ai giudici non consente a una norma nazionale di «derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o comunque prima dell’esecuzione dei lavori». In secondo luogo la direttiva non permette a una norma nazionale di limitare la stesura di un piano di sicurezza ai soli casi in cui in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire intervengono più imprese: il principio ispiratore è invece quello del profilarsi di rischi particolare per la sicurezza del cantiere.
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